Multe con l’auto a noleggio: chi risponde, in quanto tempo e cosa si può fare
Il momento in cui la questione diventa concreta arriva quasi sempre a distanza. Il viaggio è finito da mesi, l’auto è stata riconsegnata, e un giorno arriva una comunicazione che riguarda un pomeriggio di cui si è persa memoria. Da lì partono due domande legittime: perché così tardi, e perché arriva a me.
Le risposte stanno in tre articoli del Codice della Strada che regolano la circolazione dei veicoli concessi in locazione senza conducente, cioè esattamente la formula con cui funziona il noleggio a breve termine. Non sono nozioni da addetti ai lavori: determinano chi è tenuto a pagare, entro quando, chi perde i punti della patente e quanto tempo resta per fare qualcosa.
Il percorso completo, dall’accertamento alla chiusura della pratica, ha termini precisi ed è ricostruibile passaggio per passaggio.
Locatore, locatario, conducente: tre parole che vengono spesso scambiate
Vale la pena fissare il vocabolario, perché su queste parole poggia tutto il resto e vengono invertite con una frequenza sorprendente, anche in documenti che dovrebbero essere precisi.
Il locatore è chi concede il veicolo, cioè la società di noleggio, che ne è anche proprietaria. Il locatario è il cliente che firma il contratto e ottiene la disponibilità dell’auto. Il conducente, infine, è chi si trova alla guida nel momento della violazione. Nel noleggio a breve termine locatario e conducente coincidono quasi sempre, ma non necessariamente: se al contratto è stato aggiunto un secondo conducente, le due figure si separano, e la distinzione diventa immediatamente rilevante.
Chi legge “il locatario ha comunicato i dati” pensando alla società di noleggio sta leggendo il contrario di quello che la norma dice. È un dettaglio lessicale con conseguenze molto pratiche.
Chi risponde della multa: la regola dell’articolo 196
La regola generale del Codice è che il proprietario del veicolo è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della sanzione pecuniaria, a meno che non provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. È il principio di solidarietà, e nella maggior parte dei casi significa che l’intestatario dell’auto paga se il conducente non lo fa.
Per il noleggio, però, la norma prevede una deroga esplicita. L’articolo 196 stabilisce che nelle ipotesi di locazione senza conducente, quelle disciplinate dall’articolo 84, è il locatario, in vece del proprietario, a rispondere solidalmente con l’autore della violazione. La società di noleggio esce quindi dalla catena della responsabilità solidale, che si sposta interamente su chi ha firmato il contratto.
La conseguenza è meno banale di quanto sembri. Se il cliente ha guidato personalmente, locatario e autore della violazione sono la stessa persona e la questione si chiude lì. Se invece alla guida c’era il secondo conducente, il titolare del contratto resta obbligato in solido pur non avendo commesso nulla, e potrà semmai rivalersi in seguito. Il Codice prevede infatti che chi ha versato la somma abbia diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione.
Un punto che conviene chiarire subito, perché genera diffidenza: la società di noleggio non sta scaricando un onere per scelta commerciale. Sta applicando una norma che la esclude espressamente dalla solidarietà per questa specifica tipologia contrattuale.
Perché arriva mesi dopo: i termini, uno per uno
Il ritardo che sembra inspiegabile è in realtà la somma di termini scritti nel Codice, ciascuno dei quali ha una funzione precisa.
Quando la violazione non può essere contestata sul momento, e questo è il caso di quasi tutte le multe da autovelox e da varco elettronico, l’articolo 201 impone che il verbale sia notificato entro novanta giorni dall’accertamento. Il destinatario è l’effettivo trasgressore, se identificato; quando non lo è, e con un’auto a noleggio quasi mai lo è, la notifica va a uno dei soggetti indicati dall’articolo 196, quindi al proprietario risultante dall’archivio nazionale dei veicoli, cioè alla società di noleggio.
Da quel momento parte il secondo termine. L’articolo 126-bis prevede che, in caso di mancata identificazione del conducente, il proprietario o altro obbligato in solido fornisca all’organo di polizia i dati personali e della patente di chi era alla guida entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale. Se il proprietario è una persona giuridica, l’obbligo ricade sul legale rappresentante o su un suo delegato, ed è a questo punto che la società di noleggio interroga i propri contratti per stabilire chi aveva l’auto in quel giorno e a quell’ora.
Solo dopo questa comunicazione l’amministrazione può notificare al conducente identificato. La somma dei passaggi spiega perché una sosta irregolare di giugno possa materializzarsi a novembre, senza che nessuno abbia commesso irregolarità.
| Passaggio | Termine | Riferimento |
|---|---|---|
| Notifica del verbale, se non c’è stata contestazione immediata | Entro 90 giorni dall’accertamento | Art. 201 |
| Comunicazione dei dati del conducente all’organo di polizia | Entro 60 giorni dalla notifica del verbale | Art. 126-bis, comma 2 |
| Pagamento in misura ridotta | Entro 60 giorni, con riduzione del 30 per cento entro 5 giorni | Art. 202, comma 1 |
| Ricorso al prefetto | Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione | Art. 203, comma 1 |
| Opposizione davanti al giudice di pace | Entro 30 giorni, elevati a 60 per chi risiede all’estero | Art. 204-bis e art. 7 D.Lgs. 150/2011 |
I punti della patente seguono la persona, non il contratto
La sanzione pecuniaria e la decurtazione dei punti viaggiano su due binari distinti, e confonderli è l’errore più comune quando si parla di veicoli intestati a una società.
Il Codice attribuisce venti punti al momento del rilascio della patente e ne prevede la decurtazione secondo una tabella allegata, con l’indicazione del punteggio che deve risultare dal verbale di contestazione. Se in un unico controllo vengono accertate più violazioni, il tetto è di quindici punti complessivi, salvo i casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente, dove quel limite non opera.
La comunicazione all’anagrafe degli abilitati alla guida, precisa la norma, è effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione. I punti non possono quindi essere tolti a una società, che una patente non ce l’ha, ed è precisamente questo il motivo per cui esiste l’obbligo di identificare chi guidava. La decurtazione, peraltro, non è immediata: viene comunicata entro trenta giorni dalla definizione della contestazione, cioè dopo il pagamento oppure una volta esauriti i termini o i procedimenti di ricorso.
Se la comunicazione dei dati non arriva, la norma non trasferisce i punti a nessuno: prevede una sanzione autonoma. Il proprietario o altro obbligato in solido che ometta di fornire i dati senza giustificato e documentato motivo è soggetto al pagamento di una somma che il testo dell’articolo 126-bis fissa tra 291,00 e 1.166,00 euro. È un illecito a sé, distinto dalla violazione originaria, ed è la ragione per cui le società di noleggio trattano la richiesta dei dati come un adempimento non negoziabile e con scadenza rigida.
Contestazione immediata e contestazione differita: due percorsi diversi
Se la pattuglia ferma il veicolo e contesta la violazione sul posto, il verbale viene consegnato direttamente al conducente. Il percorso a quel punto è breve: si può pagare in misura ridotta, con la riduzione del 30 per cento se il versamento avviene entro cinque giorni, e la vicenda si chiude senza che la società di noleggio debba essere coinvolta in alcun passaggio successivo.
Conviene comunque avvisare il locatore e conservare copia del verbale e della ricevuta. Non è una formalità: quando mesi dopo l’amministrazione dovesse comunque interrogare il proprietario del veicolo, quella documentazione chiude la pratica in un passaggio invece che in tre.
Nella contestazione differita il verbale arriva alla società, che comunica i dati e trasmette la posizione al cliente. È il percorso più lento e quello in cui è utile sapere in anticipo come si comporta l’operatore con cui si è noleggiato, perché le politiche su questo punto differiscono parecchio da un’azienda all’altra.
Le ZTL, che restano il caso più frequente
Tra tutte le violazioni commesse con un’auto a noleggio, l’accesso non autorizzato in zona a traffico limitato è di gran lunga la più ricorrente, e ha una caratteristica che la rende insidiosa: non c’è nessun agente che ferma, nessun segnale sonoro, nessuna conferma immediata. Si passa sotto una telecamera, non succede niente, e mesi dopo succede qualcosa.
Le regole cambiano da città a città e a volte da quartiere a quartiere, con orari, perimetri e classi ambientali diversi. Le due situazioni che generano più contestazioni sono Milano, dove Area B e Area C si sovrappongono a diverse zone di quartiere secondo criteri differenti, e Roma, con un sistema di più fasce e orari variabili. Su entrambe vale la pena leggere prima di partire la guida alle ZTL di Milano e quella dedicata alle ZTL di Roma.
Un accorgimento pratico che risolve buona parte dei casi: se l’alloggio prenotato si trova dentro una zona a traffico limitato, quasi sempre la struttura può comunicare la targa del veicolo al comune per ottenere un permesso temporaneo. Va fatto prima di entrare, non dopo, e con un’auto a noleggio significa comunicare all’albergo la targa esatta al momento del ritiro, che è un’informazione che al momento della prenotazione ancora non si ha.
Come funziona con Autovia
Nel noleggio a breve termine il cliente è responsabile per tutte le violazioni commesse durante il periodo contrattuale, coerentemente con quanto prevede l’articolo 196 per la locazione senza conducente.
Su come si gestisce la pratica, però, ci sono due elementi che conviene conoscere in anticipo. Se la violazione viene pagata subito e il cliente lo comunica ad Autovia allegando verbale e ricevuta, scrivendo a info@autovia.it oppure via PEC ad autoviapec@legalmail.it, non viene applicato alcun costo di gestione amministrativa. E quando invece la violazione viene contestata al locatore e la pratica segue il percorso lungo descritto sopra, il cliente paga l’importo notificato senza costi di rinotifica.
Per chi preferisce non occuparsene, esiste un pacchetto di gestione e assistenza verbali che comprende la documentazione, le prove fotografiche e il supporto in caso di contestazione. È l’aspetto che più spesso fa la differenza quando si vuole presentare ricorso, perché la documentazione necessaria a dimostrare qualcosa, dalla fotografia del varco all’ora esatta del transito, si trova quasi sempre presso il proprietario del veicolo e non presso chi guidava. Le condizioni aggiornate sono nella pagina che spiega cosa è incluso nel contratto.
Cosa fare, in ordine
Se il verbale è stato consegnato sul posto, la strada più economica è il pagamento entro cinque giorni, che vale la riduzione del 30 per cento, tenendo presente che quella riduzione non si applica quando la violazione comporta la confisca del veicolo o la sospensione della patente. Copia del verbale e della ricevuta vanno poi inviate al locatore.
Se invece la comunicazione arriva a distanza, il primo passo è leggere il verbale e verificare i tre elementi che contano: la data e l’ora dell’accertamento, che devono cadere dentro il periodo di noleggio, il punteggio eventualmente indicato e i termini riportati per il pagamento e per l’impugnazione. Da lì si sceglie tra pagare in misura ridotta entro sessanta giorni, ricorrere al prefetto entro lo stesso termine oppure fare opposizione davanti al giudice di pace, che è alternativa al ricorso amministrativo e ha un termine più breve, trenta giorni, esteso a sessanta per chi risiede all’estero.
Le due strade di ricorso si escludono a vicenda, quindi la scelta va fatta consapevolmente e non in sequenza. E in entrambi i casi il tempo lavora contro: il termine decorre dalla notificazione, non dal giorno in cui si è capito di cosa si trattava.
Per qualsiasi verifica sulla propria pratica, sulle date del contratto o sulla documentazione disponibile, il riferimento è il customer service, mentre le domande più ricorrenti su documenti, requisiti e condizioni di noleggio trovano risposta nelle FAQ.
Domande frequenti sulle multe con l’auto a noleggio
Chi paga la multa presa con un’auto a noleggio?
Paga chi ha commesso la violazione, e insieme a lui risponde il locatario, cioè il cliente che ha firmato il contratto. L’articolo 196 del Codice della Strada prevede infatti che, nella locazione senza conducente, sia il locatario e non il proprietario del veicolo a rispondere solidalmente con l’autore della violazione. La società di noleggio resta fuori dalla responsabilità solidale, ma è tenuta a comunicare alle autorità chi era alla guida.
Perché la multa arriva diversi mesi dopo il noleggio?
Perché i termini si sommano. Il verbale non contestato sul momento deve essere notificato entro novanta giorni dall’accertamento e, non essendo il conducente identificato, viene notificato al proprietario del veicolo. Da quella notifica decorrono altri sessanta giorni entro i quali va comunicato all’organo di polizia chi era alla guida. Solo dopo l’amministrazione può notificare al conducente. Il ritardo è quindi fisiologico e previsto dalla norma.
Chi perde i punti della patente se l’auto è a noleggio?
Li perde il conducente identificato, perché la decurtazione segue la persona e non il contratto. Una società non ha una patente e non può subire decurtazioni: è esattamente per questo che il Codice impone di comunicare i dati di chi guidava. La variazione di punteggio viene registrata entro trenta giorni dalla definizione della contestazione, cioè dopo il pagamento o una volta chiusi i termini per il ricorso.
Ho pagato la multa sul posto: devo dirlo alla società di noleggio?
Non è obbligatorio, ma conviene. Inviando copia del verbale e della ricevuta di pagamento si evita che mesi dopo la stessa posizione venga riaperta attraverso il proprietario del veicolo. Con Autovia la comunicazione va inviata a info@autovia.it o via PEC ad autoviapec@legalmail.it e, in caso di pagamento già effettuato, non comporta costi di gestione amministrativa.
Posso fare ricorso contro una multa presa con un’auto a noleggio?
Sì. Il Codice consente il ricorso al trasgressore e agli altri soggetti indicati dall’articolo 196, quindi anche al locatario. Le strade sono due e alternative fra loro: il ricorso al prefetto entro sessanta giorni dalla notificazione, oppure l’opposizione davanti al giudice di pace, con termine di trenta giorni elevati a sessanta per chi risiede all’estero. Entrambe presuppongono che non sia già stato effettuato il pagamento in misura ridotta.
Se guidava il secondo conducente, chi risponde?
Risponde chi era alla guida come autore della violazione, e insieme a lui il locatario, cioè chi ha firmato il contratto, in forza del vincolo di solidarietà. Chi ha versato la somma ha però diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione, come previsto dallo stesso articolo 196. La decurtazione dei punti, invece, riguarda esclusivamente il conducente identificato.
